Ritardi di pagamento e mancato pagamento


In caso di ritardato pagamento, addebiteremo un tasso di interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3,5 punti percentuali (come previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la Delibera 200/99, articolo 7). Se non dovessi saldare, ti invieremo un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura a mezzo raccomandata. Superate le tempistiche indicate nella raccomandata, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, potremo richiedere al tuo distributore di sospendere la fornitura.